L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto importanti novità nella formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui uno specifico Modulo integrativo “Cantieri” della durata di 6 ore destinato a determinate figure che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Ma quando è realmente necessario frequentare il Modulo Cantieri? E soprattutto, quali datori di lavoro e dirigenti sono tenuti a svolgerlo?
La risposta riguarda principalmente le imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili e deve essere letta in relazione agli obblighi previsti dall’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e alle disposizioni del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.
Cos’è il Modulo Integrativo Cantieri?
Il Modulo Integrativo Cantieri è una formazione aggiuntiva della durata di 6 ore, prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 per i datori di lavoro e i dirigenti delle imprese affidatarie che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili.
Il modulo non sostituisce la formazione di base prevista per il ruolo di datore di lavoro o dirigente, ma si aggiunge ad essa.
In particolare, il percorso formativo prevede:
- Datore di lavoro: formazione base di 16 ore + Modulo Integrativo Cantieri di 6 ore;
- Dirigente: formazione base di 12 ore + Modulo Integrativo Cantieri di 6 ore.
L’obiettivo è fornire alle figure che ricoprono ruoli di responsabilità nell’impresa affidataria conoscenze specifiche sulla gestione della sicurezza all’interno dei cantieri temporanei o mobili.
Chi deve frequentare il Modulo Cantieri?
Il modulo è rivolto in particolare al datore di lavoro e al dirigente dell’impresa affidataria che opera nei cantieri temporanei o mobili.
Per comprendere se l’obbligo si applica alla propria azienda, è quindi fondamentale capire cosa si intende per impresa affidataria.
L’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 identifica l’impresa affidataria come l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che può eventualmente avvalersi, nell’esecuzione dell’opera, di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi.
Non è quindi sufficiente che un’impresa svolga occasionalmente un’attività all’interno di un cantiere: occorre verificare il ruolo assunto nell’organizzazione dell’appalto e l’applicabilità delle disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Quando il Modulo Integrativo Cantieri è obbligatorio?
Il Modulo Cantieri è necessario quando il datore di lavoro o il dirigente appartiene a un’impresa affidataria che opera in un cantiere temporaneo o mobile rientrante nell’ambito di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Tra le attività che possono rientrare nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili troviamo, ad esempio:
- costruzione di edifici;
- manutenzione e ristrutturazione;
- demolizione;
- opere stradali;
- opere ferroviarie;
- lavori idraulici;
- scavi;
- montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
- opere di ingegneria civile;
- attività di risanamento e conservazione;
- opere di bonifica e sistemazione del territorio.
L’elenco deve comunque essere valutato in relazione alla concreta attività svolta e alla definizione di cantiere temporaneo o mobile prevista dalla normativa.
Il Modulo Cantieri sostituisce il corso per Datore di Lavoro o Dirigente?
No.
Questo è uno degli aspetti più importanti da chiarire.
Il Modulo Integrativo Cantieri rappresenta una formazione aggiuntiva e non sostitutiva.
Un datore di lavoro di un’impresa affidataria soggetta all’obbligo dovrà quindi possedere la formazione prevista per il proprio ruolo e, quando necessario, completarla con il Modulo Cantieri.
Lo stesso principio vale per il dirigente.
In termini pratici:
Datore di lavoro
16 ore formazione base + 6 ore Modulo Cantieri
Dirigente
12 ore formazione base + 6 ore Modulo Cantieri
L’Accordo Stato-Regioni 2025 disciplina durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Cosa prevede il Modulo Cantieri di 6 ore?
La formazione integrativa è focalizzata sulle responsabilità e sugli aspetti organizzativi specifici dell’impresa affidataria all’interno del cantiere.
Tra gli argomenti previsti rientrano:
- i principali soggetti coinvolti nei cantieri temporanei o mobili;
- obblighi e responsabilità delle diverse figure della sicurezza;
- organizzazione e gestione della sicurezza in cantiere;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- misure generali di tutela;
- obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto;
- pianificazione e coordinamento delle attività;
- cronoprogramma dei lavori;
- verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici;
- esempi e analisi di situazioni operative di cantiere.
Il percorso mira quindi a integrare la formazione generale delle figure apicali con competenze specifiche relative alla gestione della sicurezza nei cantieri.
Modulo Cantieri per il Datore di Lavoro: cosa sapere
Per il datore di lavoro dell’impresa affidataria, il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede una formazione specifica che deve essere considerata insieme agli obblighi derivanti dall’art. 97 del D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro deve quindi verificare attentamente la propria formazione pregressa e capire se questa risulta riconoscibile secondo le disposizioni del nuovo Accordo.
In base alla formazione già effettuata possono infatti cambiare gli adempimenti necessari.
Chi non dispone della formazione richiesta dovrà completare il percorso previsto, mentre chi possiede una formazione precedente riconosciuta potrà, in determinate situazioni, dover frequentare esclusivamente il modulo integrativo.
Modulo Cantieri per Dirigenti: quando serve?
Anche il dirigente dell’impresa affidataria è interessato dal nuovo percorso formativo.
Il dirigente che opera per un’impresa affidataria in un cantiere temporaneo o mobile deve verificare:
- la formazione già posseduta;
- la conformità della formazione ai precedenti Accordi Stato-Regioni;
- l’eventuale formazione già effettuata ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008;
- la necessità di completare il percorso con il Modulo Cantieri di 6 ore.
L’Accordo 2025 contiene specifiche indicazioni sui crediti formativi e sui casi nei quali determinate formazioni pregresse consentono di ottenere un riconoscimento totale o parziale.
Entro quando deve essere completato il Modulo Cantieri?
La questione delle tempistiche è particolarmente importante per le aziende che possiedono già una formazione precedente all’entrata in vigore dell’Accordo 2025.
L’Accordo Stato-Regioni è entrato in vigore il 24 maggio 2025, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per le situazioni di formazione pregressa occorre verificare caso per caso quali crediti siano riconosciuti e quali corsi debbano essere integrati.
In particolare, la situazione può cambiare a seconda che il datore di lavoro o il dirigente:
- non abbia ancora frequentato la formazione prevista;
- abbia seguito un corso conforme alle disposizioni del nuovo Accordo;
- abbia frequentato un corso secondo il precedente Accordo Stato-Regioni;
- abbia già svolto una formazione specifica relativa all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008;
- possieda qualifiche o percorsi formativi che consentono il riconoscimento di crediti.
Per questo motivo, prima di iscriversi a un corso, è importante verificare quale formazione sia già stata effettuata e quale sia il ruolo effettivamente ricoperto nell’impresa affidataria.
Chi è esonerato dal Modulo Integrativo Cantieri?
L’Accordo Stato-Regioni 2025 prevede anche situazioni nelle quali la formazione già posseduta consente di ottenere il credito formativo per il Modulo Cantieri.
Tra i casi indicati nell’Accordo rientrano, ad esempio, alcune specifiche qualifiche e percorsi formativi di RSPP, ASPP, Coordinatori per la Sicurezza e datori di lavoro che hanno frequentato determinati percorsi integrativi per il settore delle costruzioni.
È quindi fondamentale non confondere l’obbligo generale con l’eventuale riconoscimento di crediti: l’esonero non deriva semplicemente dal fatto di lavorare nel settore edile, ma dalla specifica formazione e qualificazione posseduta.
Il preposto deve fare il Modulo Cantieri?
Un altro dubbio frequente riguarda il preposto dell’impresa affidataria.
Il preposto non è tenuto a frequentare un ulteriore Modulo Cantieri di 6 ore analogo a quello previsto per datore di lavoro e dirigente.
L’Accordo Stato-Regioni 2025 prevede infatti un percorso formativo per il preposto che può assolvere anche agli obblighi formativi collegati all’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008.
Modulo Cantieri e patente a crediti
La formazione sulla sicurezza assume particolare rilevanza anche nell’ambito della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Tra gli adempimenti richiesti per la patente rientra infatti anche il rispetto degli obblighi formativi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza.
Per questo motivo, le imprese che operano nei cantieri devono prestare particolare attenzione alla corretta gestione della formazione delle proprie figure aziendali.
La formazione non deve essere considerata soltanto come un adempimento formale, ma deve essere coerente con i ruoli effettivamente ricoperti e con le attività svolte dall’impresa.
Perché il Modulo Cantieri è importante?
I cantieri temporanei o mobili presentano caratteristiche organizzative e operative particolari.
La presenza di più imprese, subappaltatori, lavoratori autonomi, diverse fasi di lavorazione e continui cambiamenti delle condizioni operative richiede un’attenta gestione della sicurezza.
Il Modulo Cantieri permette di approfondire proprio questi aspetti, con particolare attenzione a:
- coordinamento delle attività;
- rapporti tra i soggetti della sicurezza;
- gestione degli appalti e subappalti;
- PSC e POS;
- verifica delle condizioni di sicurezza;
- organizzazione delle lavorazioni;
- responsabilità delle figure aziendali.
La formazione prevista dall’Accordo 2025 punta quindi a fornire alle figure responsabili dell’impresa affidataria conoscenze specifiche rispetto alla gestione della sicurezza nel contesto del cantiere.
Modulo Integrativo Cantieri online: chi deve frequentarlo?
Il Modulo Integrativo Cantieri di 6 ore è rivolto principalmente a:
- datori di lavoro di imprese affidatarie;
- dirigenti di imprese affidatarie;
- soggetti che devono completare la propria formazione secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 2025.
Prima dell’iscrizione è comunque opportuno verificare la propria situazione formativa, soprattutto quando si dispone di corsi frequentati prima del 24 maggio 2025.
La corretta individuazione dei crediti formativi è infatti importante per evitare di frequentare percorsi non necessari oppure, al contrario, per non trascurare una formazione obbligatoria.
FAQ – Modulo Integrativo Cantieri
Il Modulo Cantieri è obbligatorio per tutti i datori di lavoro?
No. L’obbligo riguarda specificamente i datori di lavoro delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dall’Accordo Stato-Regioni 2025.
Quanto dura il Modulo Integrativo Cantieri?
Il modulo ha una durata di 6 ore.
Il corso Cantieri sostituisce il corso Datore di Lavoro?
No. Il Modulo Cantieri è aggiuntivo rispetto alla formazione base prevista per il datore di lavoro.
Il dirigente deve frequentare il Modulo Cantieri?
Sì, quando ricopre il ruolo di dirigente di un’impresa affidataria che opera nei cantieri temporanei o mobili e non dispone di una formazione o di crediti che consentano il riconoscimento dell’obbligo.
Il preposto deve frequentare il Modulo Cantieri di 6 ore?
No. Il percorso formativo previsto per il preposto presenta specifiche disposizioni che possono assolvere anche agli obblighi collegati all’art. 97, comma 3-ter.
Chi ha già frequentato corsi di sicurezza prima del 2025 deve rifare tutto?
Non necessariamente. L’Accordo Stato-Regioni 2025 disciplina il riconoscimento della formazione pregressa e dei relativi crediti. La situazione deve essere verificata in funzione del corso frequentato, dei contenuti e del ruolo ricoperto.
Il Modulo Cantieri è obbligatorio per le imprese che lavorano in edilizia?
L’obbligo deve essere valutato in relazione al ruolo dell’impresa nel cantiere. In particolare, il Modulo riguarda le imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili, non genericamente qualsiasi soggetto che lavori nel settore edile.
Conclusioni
Il Modulo Integrativo Cantieri di 6 ore rappresenta una delle principali novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 nell’ambito della formazione sulla sicurezza.
Il suo obbligo riguarda in particolare datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili e deve essere considerato come integrazione della formazione prevista per il ruolo.
La verifica della formazione già effettuata è particolarmente importante per determinare se sia necessario frequentare il modulo completo, integrare la formazione precedente oppure se siano riconoscibili specifici crediti formativi.
Per le aziende che operano nei cantieri, conoscere correttamente gli obblighi formativi significa poter organizzare la formazione delle proprie figure aziendali in modo coerente con il D.Lgs. 81/2008 e con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025.

