Formatore Sicurezza sul Lavoro: requisiti, qualifiche e come diventare docente secondo il D.I. 6 marzo 2013
Il formatore per la sicurezza sul lavoro è una figura professionale fondamentale per garantire una formazione efficace e conforme alla normativa vigente. Ma quali requisiti bisogna possedere per poter insegnare nei corsi obbligatori sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro? È sufficiente avere una laurea oppure occorrono specifici percorsi formativi ed esperienze professionali?
La qualificazione dei docenti è disciplinata dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, che individua i requisiti necessari per svolgere attività di docenza nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.
La disciplina è stata inoltre richiamata dal Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che conferma la necessità di affidare i corsi di formazione e aggiornamento a docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
In questa guida di Formalive analizziamo tutti i requisiti richiesti, i sei criteri di qualificazione, le modalità di aggiornamento e il percorso formativo da seguire per diventare formatore qualificato in materia di sicurezza sul lavoro.
1. Qual è la normativa di riferimento per il formatore sicurezza?
Il principale riferimento normativo è il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis, del D.Lgs. 81/2008.
Il decreto ha introdotto specifici criteri per individuare la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, stabilendo un livello minimo di competenza basato su tre elementi fondamentali:
- Conoscenza degli argomenti oggetto della formazione.
- Esperienza professionale coerente con le materie trattate.
- Capacità didattica e comunicativa.
Il successivo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha confermato questo impianto.
In particolare, la Parte I, punto 2, stabilisce che i docenti dei corsi di formazione e aggiornamento disciplinati dall’Accordo devono possedere i requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, fatte salve le disposizioni specifiche previste per determinati percorsi formativi.
Di conseguenza, il possesso dei requisiti di qualificazione del formatore rappresenta un elemento essenziale per svolgere regolarmente attività di docenza nei corsi obbligatori sulla sicurezza.
2. Quali sono le aree tematiche del formatore sicurezza?
Il D.I. 6 marzo 2013 individua tre differenti aree tematiche per la qualificazione dei formatori.
La distinzione è importante perché il possesso dei requisiti deve essere verificato in relazione agli argomenti che il docente intende effettivamente trattare.
Area 1 – Normativa, giuridica e organizzativa
Comprende gli argomenti relativi alla legislazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, agli obblighi dei soggetti coinvolti nella prevenzione e all’organizzazione della sicurezza aziendale.
Rientrano in quest’area, ad esempio:
- D.Lgs. 81/2008 e normativa di riferimento;
- responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti;
- obblighi dei lavoratori e dei preposti;
- organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- valutazione dei rischi;
- gestione della sicurezza aziendale.
Area 2 – Rischi tecnici, igienico-sanitari
Riguarda gli aspetti tecnici e specialistici della prevenzione, della valutazione dei rischi e delle misure di protezione.
Tra gli argomenti trattati troviamo:
- rischi fisici, chimici e biologici;
- utilizzo delle attrezzature di lavoro;
- dispositivi di protezione individuale;
- movimentazione manuale dei carichi;
- rischio elettrico;
- rischio incendio;
- igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Area 3 – Relazioni e comunicazione
Questa area riguarda gli aspetti relazionali e comportamentali connessi alla prevenzione e alla formazione.
Comprende, tra gli altri:
- tecniche di comunicazione;
- formazione degli adulti;
- gestione dell’aula;
- comunicazione dei rischi;
- dinamiche di gruppo;
- tecniche di coinvolgimento dei partecipanti.
Un formatore può essere qualificato per una o più aree tematiche, in funzione delle proprie competenze, esperienze e dei requisiti documentati.
3. Quali requisiti deve possedere un formatore per la sicurezza?
Per essere considerato qualificato, il formatore deve possedere un prerequisito di istruzione e soddisfare almeno uno dei sei criteri individuati dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.
Il prerequisito: diploma di scuola secondaria superiore
Il requisito generale richiesto è il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano direttamente la formazione ai propri lavoratori.
È inoltre prevista una specifica clausola di salvaguardia per i formatori che, alla data di pubblicazione del decreto, non possedevano il diploma ma erano già in grado di dimostrare il possesso di almeno uno dei criteri previsti.
I sei criteri per la qualificazione
Primo criterio – Esperienza come docente
È necessario aver maturato almeno 90 ore di esperienza di docenza negli ultimi tre anni nell’area tematica oggetto dell’insegnamento.
Questo criterio valorizza l’esperienza didattica già acquisita nel settore della salute e sicurezza sul lavoro.
Secondo criterio – Laurea o formazione post-laurea
È necessario possedere una laurea coerente con le materie oggetto della docenza oppure un titolo post-laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, come un dottorato di ricerca, un master, un corso di perfezionamento o una specializzazione.
A questo requisito deve aggiungersi almeno una delle seguenti condizioni:
- Aver frequentato un percorso formativo in didattica della durata minima di 24 ore, con verifica finale.
- Aver svolto almeno 32 ore di docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni.
- Aver svolto almeno 40 ore di docenza in qualsiasi materia negli ultimi tre anni.
- Aver partecipato ad almeno 48 ore di affiancamento a un docente negli ultimi tre anni, in qualsiasi materia.
Terzo criterio – Formazione di almeno 64 ore ed esperienza professionale
È necessario possedere:
- Un attestato di frequenza a uno o più corsi di formazione per una durata complessiva di almeno 64 ore.
- Almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
A questi requisiti deve aggiungersi almeno una delle quattro condizioni didattiche previste dal decreto:
- Percorso formativo in didattica di almeno 24 ore con verifica finale.
- Almeno 32 ore di docenza in materia di sicurezza negli ultimi tre anni.
- Almeno 40 ore di docenza in qualsiasi materia negli ultimi tre anni.
- Almeno 48 ore di affiancamento a un docente negli ultimi tre anni.
Quarto criterio – Formazione di almeno 40 ore ed esperienza professionale
È necessario possedere:
- Un attestato di frequenza a uno o più corsi di formazione per almeno 40 ore complessive.
- Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza nel campo della salute e sicurezza sul lavoro.
Anche in questo caso deve essere soddisfatta almeno una delle quattro condizioni relative alla didattica e all’esperienza di docenza indicate per il terzo criterio.
Quinto criterio – Esperienza professionale almeno triennale
È necessario aver maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa o professionale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tale esperienza deve aggiungersi almeno uno dei seguenti requisiti:
- Percorso formativo in didattica di almeno 24 ore con verifica finale.
- Almeno 32 ore di docenza in materia di sicurezza negli ultimi tre anni.
- Almeno 40 ore di docenza in qualsiasi materia negli ultimi tre anni.
- Almeno 48 ore di affiancamento a un docente negli ultimi tre anni.
Sesto criterio – Esperienza come RSPP o ASPP
Il decreto prevede un percorso specifico per chi ha ricoperto ruoli nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione.
In particolare, è necessario aver maturato:
- Almeno 6 mesi di esperienza nel ruolo di RSPP;
- Oppure almeno 12 mesi di esperienza nel ruolo di ASPP.
Anche in questo caso è necessario soddisfare almeno uno dei quattro requisiti aggiuntivi relativi alla didattica e all’esperienza di docenza.
È importante sottolineare che i formatori che accedono alla qualificazione attraverso questo sesto criterio possono svolgere docenza esclusivamente nell’ambito del macrosettore ATECO di riferimento.
4. Corso per formatore sicurezza: quando è obbligatorio quello di 24 ore?
Uno degli aspetti più importanti del D.I. 6 marzo 2013 riguarda il percorso formativo in didattica della durata minima di 24 ore.
Il cosiddetto corso per formatore sicurezza, o corso di formazione formatori, è previsto come requisito integrativo in cinque dei sei criteri di qualificazione.
Non è invece richiesto quando si utilizza il primo criterio, basato sulle 90 ore di esperienza come docente nell’area tematica di competenza.
Il percorso formativo deve avere una durata minima di 24 ore e prevedere una verifica finale.
Il suo obiettivo è fornire al futuro docente le competenze necessarie per progettare, organizzare e gestire efficacemente un’attività formativa.
Tra gli argomenti che possono essere affrontati troviamo:
- Ruolo e responsabilità del formatore.
- Principi della formazione degli adulti.
- Tecniche di comunicazione.
- Metodologie didattiche.
- Gestione e organizzazione dell’aula.
- Progettazione degli interventi formativi.
- Verifica dell’apprendimento.
Il percorso può essere svolto anche attraverso la formazione a distanza, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile.
Attenzione: frequentare un corso di formazione per formatori di 24 ore non attribuisce automaticamente la qualifica di formatore sicurezza.
Il partecipante deve possedere anche il prerequisito richiesto, ove applicabile, e soddisfare almeno uno dei sei criteri previsti dal D.I. 6 marzo 2013.
5. Aggiornamento formatore sicurezza: ogni quanto deve essere effettuato?
La qualificazione del formatore non si esaurisce con il possesso iniziale dei requisiti.
Il D.I. 6 marzo 2013 prevede infatti un obbligo di aggiornamento professionale con cadenza triennale.
Per mantenere la qualificazione, il formatore deve soddisfare alternativamente una delle seguenti condizioni:
Prima modalità: aggiornamento formativo di almeno 24 ore
Frequentare almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, attraverso seminari, convegni specialistici e corsi di aggiornamento organizzati dai soggetti previsti dall’articolo 32, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.
Di queste 24 ore, almeno 8 devono essere relative a corsi di aggiornamento.
Seconda modalità: attività di docenza
Svolgere almeno 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
L’aggiornamento deve essere coerente con l’area tematica per la quale il formatore ha acquisito la qualificazione.
È quindi importante conservare la documentazione relativa alle attività formative frequentate e alle ore di docenza effettuate.
6. Cosa cambia con il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?
Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta un importante aggiornamento della disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda i requisiti dei docenti, tuttavia, non introduce una nuova qualificazione generale alternativa al D.I. 6 marzo 2013.
La Parte I, punto 2, conferma infatti che i docenti dei corsi di formazione e aggiornamento devono possedere i requisiti previsti dal decreto del 2013, salvo specifiche disposizioni per determinati percorsi.
Occorre inoltre prestare attenzione ad alcune situazioni particolari.
Corsi per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro
Per alcuni percorsi sono previsti requisiti professionali specifici aggiuntivi, in particolare per i docenti incaricati delle attività pratiche.
Corsi per ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Anche per questi percorsi sono previste specifiche condizioni per i docenti, che devono essere verificate insieme ai requisiti generali applicabili.
Seminari e convegni
Le FAQ del Ministero del Lavoro sull’Accordo 2025 hanno chiarito che i requisiti del D.I. 6 marzo 2013 previsti per i docenti dei corsi non si applicano ai relatori dei seminari e convegni validi ai fini dell’aggiornamento, secondo le specifiche disposizioni dell’Accordo.
È quindi fondamentale distinguere tra i requisiti generali per la qualificazione del formatore e quelli eventualmente richiesti per specifici percorsi formativi.
7. Come dimostrare il possesso dei requisiti di formatore sicurezza?
Il possesso dei requisiti non deve essere soltanto dichiarato, ma deve poter essere dimostrato attraverso idonea documentazione.
A seconda del criterio utilizzato, è opportuno conservare:
- Copia del diploma di scuola secondaria superiore, ove richiesto.
- Certificati di laurea e titoli post-laurea.
- Attestati dei corsi di formazione frequentati.
- Attestato del percorso formativo in didattica di 24 ore.
- Dichiarazioni o attestazioni delle ore di docenza effettuate.
- Lettere di incarico e documentazione relativa alle attività formative.
- Attestazioni del datore di lavoro o del committente relative all’esperienza professionale.
- Documentazione dell’attività svolta come RSPP o ASPP.
Una corretta archiviazione documentale permette di verificare nel tempo il mantenimento dei requisiti e di dimostrare la qualificazione in caso di controlli.
8. Corso Formazione per Formatore in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro – Formalive
Se desideri acquisire le competenze didattiche necessarie per svolgere attività di docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, Formalive mette a disposizione uno specifico percorso formativo online.
Il Corso Formazione per Formatore in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro – FAD ha una durata di 24 ore ed è progettato per rispondere al requisito integrativo relativo al percorso formativo in didattica previsto dal D.I. 6 marzo 2013.
Il corso è rivolto a:
- Professionisti che desiderano diventare formatori in materia di sicurezza sul lavoro.
- RSPP e ASPP.
- Consulenti aziendali in materia di salute e sicurezza.
- Responsabili della formazione aziendale.
- Professionisti incaricati della progettazione e dell’organizzazione dei corsi di sicurezza.
Programma del corso
Il percorso è articolato in quattro moduli:
- Quadro normativo di riferimento e ruolo del formatore SSL.
- Tecniche di comunicazione nella formazione.
- La comunicazione nella gestione dell’aula: modalità e strumenti.
- Comunicazione e formazione: dalla progettazione alla realizzazione.
Il corso prevede inoltre una verifica finale dell’apprendimento.
Durata: 24 ore.
Modalità: e-learning (FAD).
Verifica finale: prevista.
Destinatari: aspiranti formatori e professionisti della sicurezza sul lavoro.
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Ricorda che il completamento del corso di 24 ore consente di soddisfare il requisito didattico previsto da alcuni dei criteri del decreto, ma non costituisce da solo il conseguimento automatico della qualifica di formatore.
9. Domande frequenti sul formatore sicurezza (FAQ)
Chi può diventare formatore per la sicurezza sul lavoro?
Può diventare formatore chi possiede il prerequisito di istruzione previsto, ove applicabile, e soddisfa almeno uno dei sei criteri stabiliti dal D.I. 6 marzo 2013, oltre agli eventuali requisiti specifici previsti per determinati percorsi.
È sufficiente avere una laurea per insegnare sicurezza sul lavoro?
No. Il possesso di una laurea, anche se coerente con le materie trattate, non è sufficiente da solo. Per il secondo criterio è necessario possedere anche uno dei requisiti integrativi relativi alla didattica o all’esperienza di docenza.
Il corso formatore sicurezza di 24 ore è obbligatorio?
Non in tutti i casi. È previsto come requisito integrativo per cinque dei sei criteri di qualificazione. Non è richiesto per il primo criterio, che prevede almeno 90 ore di docenza nell’area tematica di competenza negli ultimi tre anni.
Un RSPP può diventare formatore sicurezza?
Sì. Il D.I. 6 marzo 2013 prevede uno specifico criterio per gli RSPP e gli ASPP. Sono richiesti almeno 6 mesi di esperienza come RSPP oppure 12 mesi come ASPP, oltre a uno dei requisiti didattici integrativi previsti. La docenza è limitata al macrosettore ATECO di riferimento.
Ogni quanto deve aggiornarsi un formatore sicurezza?
L’aggiornamento professionale deve essere effettuato ogni tre anni. Sono previste due alternative: almeno 24 ore di aggiornamento nell’area tematica di competenza, di cui almeno 8 ore di corsi di aggiornamento, oppure almeno 24 ore di docenza nella stessa area tematica.
Il corso per formatore sicurezza può essere svolto online?
Il percorso formativo in didattica di almeno 24 ore può essere svolto anche in modalità e-learning, purché siano rispettate le condizioni previste per la sua validità e sia prevista la verifica finale dell’apprendimento.
Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha modificato i requisiti dei formatori?
No, l’Accordo del 17 aprile 2025 conferma il riferimento ai criteri di qualificazione stabili

